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REGOLAMENTO DELLA SEDE REGIONALE SEZIONE LAZIO

Art. 1

È costituita la sede regionale Lazio dell’Associazione Grafologica Italiana in Roma (00139), consede in via Chiusi, 74. La variazione di sede nell’ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente Regolamento, mentre per il trasferimento della sede in altro comune sarà necessaria apposita delibera dell’assemblea straordinaria degli associati. Quando ricorra motivo di particolare urgenza, la decisione può essere presa provvisoriamente dal Consiglio Direttivo, il quale però deve convocare l’Assemblea entro 90 giorni per acquisire ladelibera dell’Assemblea.

Art. 2

La sede regionale Lazio fa propri gli scopi espressi nello Statuto e nel Regolamento dell’A.G.I.Nazionale che considera parte integrante del presente Regolamento.Pertanto promuove lo sviluppo della ricerca grafologica e l’ampliamento dei suoi spazi diapplicazione nel campo della medicina, della giustizia e di tutte le scienze umane e sociali in cuipuò portare il suo contributo, ivi comprendendo, senza peraltro limitare a questo, il campo dellascuola, dell’educazione, dell’orientamento professionale, ecc.Intende altresì promuovere la diffusione della conoscenza grafologica anche come strumentopedagogico curando in particolare la sensibilizzazione degli insegnanti e delle strutture psicosocialioperanti nel territorio.

Art. 3

Nell’ambito di quanto stabilito dallo Statuto Nazionale, tutti coloro che aderiscono al presenteregolamento sono considerati soci ordinari o tesserati, oltre ai soci fondatori già presentinell’elenco nazionale.L’ammissione a Socio Ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo quantoprescritto dall’art. 2 del Regolamento dell’AGI Nazionale. La qualifica di Socio Onorario è diesclusiva competenza del Consiglio Direttivo Nazionale secondo quanto sancito dall’art. 3 delRegolamento dell’AGI Nazionale.

Art. 4

In accordo con quanto stabilito nel Regolamento Nazionale alla sezione verrà devoluta unaquota percentuale degli iscritti appartenenti alla regione.

Art. 5

Sono organi della sezione Regionale:L’assemblea dei SociIl Consiglio Direttivo (in numero sempre dispari) è formato da Il Presidente, Il Segretario, IlTesoriere, I consiglieri

Art. 6

Tutti i soci della sede Regionale, fondatori, ordinari e tesserati, regolarmente iscritti, costituisconol’assemblea dei soci. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno pari diritto di elettorato attivo epassivo. Il diritto di voto nelle assemblee dell’associazione può essere esercitato in relazione aqualsiasi argomento posto all’ordine del giorno, in particolare per l’approvazione e le modificazionidel presente regolamento e per la nomina degli organi dell’associazione. Con riferimento al diritto di elettorato passivo possono ricoprire cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dal presente regolamento e comunque che non siano sottoposti a procedimento disciplinare. Gli incarichi di cui all’art. 5 verranno rinnovati ogni tre anni mediante elezione a maggioranza semplice dell’assemblea dei soci. Ogni eletto non può essere riconfermato per più di due volte.

Art. 7

Si intendono tesserati i soggetti, non soci, cultori della grafologia nonché tutti coloro che accettanole finalità dell’associazione e chiedono di farne parte, senza esercitare la professione di grafologo;il tesserato, pur se in possesso della qualifica di grafologo, limita le proprie prestazioni asporadiche attività non retribuite, assimilabili all’attività di volontariato. Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti a tutti i doveri previsti dal regolamentointerno o dalle delibere degli organi associativi. Per ottenere l’ammissione ogni aspirante tesserato dovrà presentare apposita domandaall’associazione nazionale. Tutti i tesserati sono tenuti a corrispondere un contributo annuale ditesseramento ed un contributo di partecipazione alle eventuali attività organizzatedall’associazione in loro favore. Il tesserato non in regola con in pagamento della quota diiscrizione annuale non può esercitare i relativi diritti. I tesserati devono essere convocati annualmente in occasione dell’assemblea per ladeterminazione dei programmi e delle attività culturali e formative organizzate dall’associazioneunitamente ai soci. I tesserati non hanno diritto di voto né di elettorato attivo o passivo.L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione.

Art. 8

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria (Art. 17) L’ Assemblea Ordinaria per l’approvazione della relazione morale, dell’attività svolta, del contoconsuntivo e del bilancio preventivo deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il primosemestre di ogni anno, salvo casi particolari che vanno discussi negli organi collegiali.

Art. 9

Assemblea straordinaria 1. L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente Regolamento e sulloscioglimento dell’associazione, nominando il liquidatore e stabilendo le modalità di liquidazione. 2. La convocazione dell’assemblea straordinaria può essere richiesta dal presidente, dal consigliodirettivo a maggioranza assoluta dei propri componenti e da tanti associati che rappresentinoalmeno 1/3 degli aventi diritto al voto, questi dovranno presentare domanda al presidente dellaassociazione proponendo l’ordine del giorno. In questo caso l’assemblea dovrà essere convocataentro 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte del presidente.

Art.10

Numero dei membri del Consiglio Direttivo (Art. 22) Il numero dei membri del Consiglio Direttivo, sempre dispari, viene determinato dall’Assembleaprima della votazione dei membri degli organi collegiali. Le proposte dei soci presenti devonoessere motivate e possono essere votate anche per alzata di mano. È approvata la proposta cheottiene la maggioranza semplice dei voti. In caso di parità la votazione deve essere ripetuta. Senon viene avanzata alcuna proposta, il numero dei membri rimane quello del Consiglio uscente.Ciascun membro del Consiglio Direttivo può espletare fino a un numero massimo di due mandatiall’interno dello stesso organo associativo.

Art. 10 bis

Passaggio di consegne Al fine di consentire un efficace passaggio di consegne fra vecchi e nuovi organi associativi egruppi operativi all’indomani di elezioni o nomine che ne rinnovassero interamente lacomposizione, un membro di ciascuno di essi rimarrà in carica, senza diritto di voto, per un periodonon superiore ai 12 mesi.

Art. 11

Votazioni (Art. 22) Le votazioni dei membri degli organi collegiali sono effettuate tramite scheda elettorale,predisposta prima dell’assemblea, da depositare in un’urna dopo la votazione. Ogni elettore ha a disposizione un numero di preferenze pari alla metà più uno dei membri daeleggere per ogni organo collegiale. In caso di Consiglio composto da 3 persone, le preferenzemassime sono 2. In caso di 5 componenti, le preferenze massime sono 3. In caso di 7 componenti le preferenze massime sono 4. In caso di 9 componenti, le preferenze massime sono 5. Se il numero delle preferenze è superiore a quello consentito, non vengono ritenute valide quelleeccedenti.

Art. 12

Modifiche al presente regolamento potranno essere apportate solo con approvazione dellamaggioranza qualificata (almeno i 2/3) dell’Assemblea dei soci e saranno rese operative solo alricevimento di approvazione scritta da parte della sezione Nazionale.

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